Il Fondo di Solidarietà è istituito presso Forma.Temp, ai sensi della Legge 92/2012, dell’Accordo tra le Parti Sociali del 25 novembre 2015 e del successivo DM 95074 pubblicato in G.U. il 21/5/2016 n° 118.
Il Fondo garantisce ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in somministrazione, anche in apprendistato, la tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’impresa utilizzatrice, nonché una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base delle previsioni del D.lgs. 148/2015, le risorse destinate a tale Fondo ammontano allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, esclusi i dirigenti. Ad esse si aggiungono quelle eventualmente definite dalle Parti Sociali.
Con il sopracitato Decreto n. 95074 del 25 marzo 2016 sono stati inoltre indicati i criteri per disciplinare il Fondo di Solidarietà Bilaterale, le cui prestazioni sono garantite da un Comitato di Gestione e Controllo i cui componenti sono nominati sulla base di requisiti di professionalità e onorabilità.