24 aprile 2020 - Sostegno al reddito: implementazione della piattaforma
Si comunica che è stata adeguata la piattaforma FTWeb con riferimento alla proroga dei termini per la presentazione delle istanze di Sostegno al reddito, a seguito dell'emergenza COVID-19. Pertanto, possono essere presentate le istanze di Sar i cui termini scadevano nel periodo interessato dalla sospensione dei termini.
A breve l'implementazione riguarderà anche l'invio delle integrazioni documentali richieste in fase di verifica delle istanze.
23 aprile 2020 - Presentazione della documentazione a comprova dell'erogazione della TIS Semplificata relativa al mese di marzo.
Il Fondo si è attivato per semplificare gli adempimenti successivi all’erogazione delle prestazioni relative al mese di marzo. Seguiranno nei prossimi giorni indicazioni per le Agenzie per il Lavoro circa le modalità di presentazione della documentazione.
21 aprile 2020 - #iorestoacasa ma l'emergenza non ci ferma!
Il Fondo sta lavorando intensamente per garantire il Sostegno al reddito ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta: il numero di istanze esaminate mensilmente è notevolmente aumentato e, attualmente, sono in verifica le domande presentate nel mese di giugno 2019. Intorno al 5 maggio forniremo nuovi aggiornamenti.
15 aprile 2020 - Sostegno al reddito: ulteriore sospensione dei termini
Nel periodo dal 23 febbraio al 5 giugno 2020 sono sospesi i termini per la presentazione delle domande di Sostegno al reddito (Sar) nonché per le integrazioni relative a domande già presentate. Al momento, in attesa dell’adeguamento della piattaforma, non è possibile presentare istanze fuori dai termini precedentemente previsti. Fino al 31 agosto 2020 sono idonei ai fini dell’attestazione del requisito di disoccupazione, sia l'Estratto Conto Previdenziale prodotto dall'INPS che il Certificato Storico Anagrafico rilasciato dai Centri per l'Impiego, a condizione che siano stati prodotti dopo 45 giorni dall'ultimo giorno di lavoro in somministrazione. Fino al 31 dicembre 2020 non è richiesta la certificazione dell’Iban a supporto delledomande di SAR.
15 aprile 2020 - Trattamento di Integrazione Salariale
È ulteriormente differito al 30 giugno 2020 il termine per proporre richieste di TIS c.d. “ordinario” riferite a periodi antecedenti al 10 maggio 2017.
08 aprile 2020 - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi - Sostegno al reddito
A seguito della pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, contenente misure urgenti correlate all’emergenza COVID-19, sono sospesi tutti i termini relativi alla procedura "Sar – Sostegno al reddito" per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. La piattaforma è momentaneamente in fase di implementazione. Non appena sarà possibile inserire le istanze nel rispetto delle tempistiche sopra indicate ne sarà data comunicazione in questa sezione del sito.
2 aprile 2020 - Form richiesta TIS-Semplificata per il mese di marzo 2020
Il form per l'inserimento della dichiarazione prevista dalla Circolare 18966 del 31 marzo 2020 e riepilogativa delle TIS "semplificate" relative al mese di marzo 2020, sarà disponibile dal giorno 3 aprile alle ore 12:00 sulla piattaforma tis.formatemp.it.
31 marzo 2020 – Regolamentazione risorse TIS-Semplificata
Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze dei lavoratori e delle aziende, il CdA di Forma.Temp ha deliberato una misura urgente che riguarda la possibilità di accedere in anticipo alle disponibilità del Fondo di Solidarietà per finanziare misure di Trattamento di Integrazione Salariale in modalità Semplificata. Le modalità di accesso a tale misura sono dettagliate nella comunicazione trasmessa oggi alle Agenzie per il Lavoro.
30 marzo 2020 – Modalità di calcolo per le istanze TIS
La modalità di calcolo degli importi finanziati dal Fondo di Solidarietà per le procedure di Trattamento di Integrazione Salariale "Semplificata" e "In Deroga" è la medesima applicata per la procedura ordinaria.
Per ogni approfondimento in merito, un nuovo documento è disponibile nella sezione FAQ e nella sezione Politiche Passive del lavoro, in corrispondenza delle pagine dedicate ad ognuna delle procedure TIS."
13 marzo 2020 - TIS Misure straordinarie - Emergenza Covid-19 Coronavirus
Pubblicate le FAQ , che il Fondo seguirà ad implementare fornendo risposte ai quesiti più frequenti. Informiamo inoltre che le procedure afferenti tali misure sono state pubblicate in due pagine dedicate: TIS “Semplificata” e “In Deroga”.
02 Marzo 2020 - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi - Sostegno al reddito
A seguito della pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, contenente misure urgenti correlate all’emergenza COVID-19, sono sospesi tutti i termini relativi alla procedura "Sar – Sostegno al reddito" per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020."
Chi ha diritto alla prestazione?
Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato a condizione che:
OPPURE
In che periodo è possibile presentare domanda per la prestazione?
La domanda può essere presentata nel periodo di tempo che intercorre tra il 46° giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, fino al 113° giorno. Vale a dire che una volta maturati i 45 giorni di disoccupazione ci sono a disposizione 68 giorni di tempo per presentare la domanda.
È possibile richiedere la prestazione ogni qualvolta si maturano i requisiti.
Quale è l’importo della prestazione?
Ai beneficiari di cui al precedente punto 1 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.
Ai beneficiari di cui al precedente punto 2 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.
Come si calcola il numero di giornate lavorate in somministrazione?
Ai fini del calcolo delle giornate utili per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto, il potenziale beneficiario deve prendere in considerazione le giornate lavorate risultanti dalle buste paga seguendo il principio di miglior favore.
Nell’esempio che segue la condizione di miglior favore è evidenziata in grassetto:
busta paga relativa al mese di Settembre: gg. retribuiti 23, gg. lavorati 21, gg. INPS 26 verrà preso in considerazione il valore più alto ovvero gg 26. Il conteggio, quindi, deve essere effettuato secondo le modalità esposte nell’esempio, sommando detti valori presenti nelle singole buste paga degli ultimi 12 mesi. Solo in caso di part time verticale occorre indicare le ore lavorate: per il raggiungimento dell’anzianità lavorativa bisogna aver lavorato almeno 440 ore (beneficiari punto 1) o almeno 360 ore (beneficiari punto 2).
Quali sono i documenti da trasmettere?
Come si presenta la domanda?
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
Il potenziale beneficiario può rivolgersi a uno degli Sportelli Sindacali di categoria: Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp.
L’operatore dello Sportello Sindacale inserisce sulla piattaforma FTWeb i dati e tutti i documenti richiesti, successivamente scarica e stampa la domanda che deve essere firmata dal potenziale beneficiario, scansionata e allegata a sistema nella sezione “firma della domanda”. Cliccando su “salva” la domanda viene trasmessa al Fondo, in nome e per conto del richiedente la prestazione, previa sottoscrizione del “Mandato di gestione”.
Dopo aver maturato i requisiti (Verifica qui se il periodo di presentazione della domanda è valido) , il potenziale beneficiario può accedere al sito, registrarsi e procedere all’inserimento dei dati utili alla compilazione della domanda.
Inseriti i dati e allegati negli appositi campi tutti i documenti richiesti, la domanda deve essere scaricata, stampata, firmata, scansionata ed allegata a sistema nella sezione “firma della domanda”. Cliccando su “salva” la domanda viene trasmessa al Fondo.
Il potenziale beneficiario, accedendo al sito del Fondo con le sue credenziali, può visualizzare lo stato della sua domanda on line.
Il beneficiario scarica il modulo di richiesta comprensivo dell’informativa sul trattamento dei dati, compila e sottoscrive la modulistica e la trasmette, insieme con gli altri documenti richiesti, tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo
ATTENZIONE! La presentazione delle istanze tramite raccomandata A/R sarà ritenuta valida solo per le domande inviate a Forma.Temp fino al 28 febbraio 2021. A partire dal 1° marzo 2021 il Fondo accetterà esclusivamente le domande presentate per mezzo della piattaforma FTWeb.
Forma.Temp - Sostegno al reddito
Piazza Barberini, 52 - 00187 Roma
Come è possibile ricevere assistenza ai fini della presentazione della domanda?
Per ricevere informazioni sulla prestazione è possibile scrivere alla sezione Richiedi Assistenza rinvenibile in homepage.
Il Trattamento di Integrazione Salariale – TIS è una prestazione rivolta ai lavoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato, che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.
Le ApL operano in regime di anticipazione, sia per la parte retributiva che contributiva, il Fondo di Solidarietà rimborsa successivamente quanto erogato.
Per poter accedere a tale prestazione è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 90 giornate lavorative in somministrazione.
La prestazione viene riconosciuta dal Fondo di Solidarietà nella misura dell’80% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, così come risultante dall’ultimo cedolino emesso dall’Agenzia per il Lavoro prima della data di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, compresa la contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% dell’ultima retribuzione utile corrisposta, ed in ogni caso nei limiti dei massimali previsti dalle norme vigenti.
Le richieste di rimborso delle procedure TIS vengono inserite dalle ApL sulla piattaforma web accessibile all’indirizzo https://tis.formatemp.it.
Per qualunque ulteriore informazione è possibile scrivere alla sezione Richiedi Assistenza presente sul sito.
Come esplicitato nella Circolare Prot. 13/03/2020.0017076.U , emanata in attuazione dell’Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19, sottoscritto in data 06 marzo 2020, e dell’interpretazione delle Parti alla luce del DPCM 09.03.2020, sottoscritta in data 10 marzo 2020, ai quali si rimanda per ogni approfondimento, è possibile fin da subito presentare al Fondo in modalità “semplificata” e “in deroga” le istanze per il Trattamento Integrazione Salariale derivanti dalla situazione emergenziale in atto, ossia relative al periodo di vigenza del suddetto Accordo (23 febbraio - 30 aprile).
In entrambi i casi si prescinde dal requisito dei 90 giorni di anzianità di settore.
Prima della presentazione dell'istanza è necessario prendere visione dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679.
Procedura di presentazione delle istanze in modalità semplificata, prevista a seguito dell’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte dell’utilizzatore:
In sede di presentazione delle istanze, l’Agenzia per il Lavoro deve fornire al Fondo, utilizzando l’account di posta elettronica tis_misurestraordinarie@formatemp.it, il seguente Modello, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato:
Successivamente, in sede di richiesta di rimborso, l’ApL dovrà inviare al Fondo, il seguente Modello, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato:
Le prestazioni TIS sopra richiamate vengono rimborsate integralmente dal Fondo su base bimestrale, previa istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le Agenzie per il Lavoro accedono alla misura della TIS semplificata unicamente se non attivano, per le medesime platee, ammortizzatori sociali pubblici.
Come esplicitato nella Circolare Prot. 13/03/2020.0017076.U , emanata in attuazione dell’Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19, sottoscritto in data 06 marzo 2020, e dell’interpretazione delle Parti alla luce del DPCM 09.03.2020, sottoscritta in data 10 marzo 2020, ai quali si rimanda per ogni approfondimento, è possibile fin da subito presentare al Fondo in modalità “semplificata” e “in deroga” le istanze per il Trattamento Integrazione Salariale derivanti dalla situazione emergenziale in atto, ossia relative al periodo di vigenza del suddetto Accordo (23 febbraio - 30 aprile).
In entrambi i casi si prescinde dal requisito dei 90 giorni di anzianità di settore.
Prima della presentazione dell'istanza è necessario prendere visione dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679.
Procedura di presentazione delle istanze in deroga, in caso di mancata attivazione, da parte dell’Utilizzatore, di un ammortizzatore sociale:
In sede di presentazione delle istanze, l’Agenzia per il Lavoro deve fornire al Fondo, utilizzando l’account di posta elettronica tis_misurestraordinarie@formatemp.it il seguente Modello, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato:
Successivamente, in sede di richiesta di rimborso, l’ApL dovrà inviare al Fondo, il seguente Modello, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato:
Le prestazioni TIS sopra richiamate vengono rimborsate integralmente dal Fondo su base bimestrale, previa istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le Agenzie per il Lavoro accedono alla misura della TIS semplificata unicamente se non attivano, per le medesime platee, ammortizzatori sociali pubblici.
L’articolo 25 del CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro prevede che l’ApL che non possa più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori (esclusi gli apprendisti) assunti con contratto a tempo indeterminato debba avviare la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro in oggetto che consente ai lavoratori interessati, messi in stato di disponibilità, di percepire un contributo a compensazione parziale del mancato reddito, secondo le modalità operative e le tempistiche descritte nel Manuale Operativo.
La prestazione è volta a favorire nuove opportunità occupazionali garantendo, nel periodo di non lavoro, un compenso al soggetto interessato.
Il diritto a ricevere la prestazione riguarda i lavoratori che abbiano maturato un periodo di lavoro a tempo indeterminato di almeno 6 mesi presso la stessa ApL.
Il requisito dei 6 mesi può essere derogato, in situazioni specifiche e su richiesta, mediante apposite intese sottoscritte dalle Parti stipulanti il CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
Presentazione dell’istanza e Accordo Sindacale
La procedura viene attivata dall’ApL sul sistema informativo del Fondo.
La data di inizio della procedura (data certa di attivazione) è quella:
Entro 60 giorni fine mese dalla data certa di attivazione della procedura, l’Agenzia e le Organizzazioni Sindacali a livello territoriale sono tenute ad incontrarsi per definire e sottoscrivere un Accordo Sindacale.
Durata e ammontare della prestazione
L’importo corrisposto al lavoratore per la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro, derogabile dall’Accordo sino a un massimo di 3 mesi, è pari a:
Ai fini del conteggio dell’età anagrafica si fa riferimento alla data certa di attivazione.
L’importo corrisposto al lavoratore è pari a € 1,000.00 al lordo delle ritenute mensili di legge e comprensivi del TFR, secondo le modalità stabilite nel CCNL per il settore delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e s.m.i.
In caso di lavoratori con contratto di somministrazione part-time, l’importo da corrispondere al lavoratore viene riparametrato in base all’orario di lavoro e comunque non inferiore a € 500,00 mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensivi del TFR.
In presenza di Accordo Sindacale sottoscritto dalle parti il Fondo rimborsa il 100% dell’importo corrisposto al lavoratore. E, qualora l’attivazione della procedura avvenga oltre i 12 mesi di rapporto di lavoro, l’indennità di € 1.000,00 è a valere per € 500,00 sulle risorse del conto “formazione e integrazione al reddito TI” e per i restanti € 500,00 a valere sul Fondo di Solidarietà.
Nel caso di mancato Accordo Sindacale Forma.Temp rimborsa il 70% dell’importo corrisposto al lavoratore utilizzando le risorse accantonate sul “conto formazione e integrazione al reddito TI” dell’ApL, mentre il restante 30% è a carico dell’Agenzia interessata.
Sospensione della procedura
La procedura viene sospesa se:
Termine della procedura
La procedura termina in caso di:
ricollocazione del lavoratore